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COMMA 1087

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e  di  ridurre  il consumo di  contenitori  di  plastica  per  acque  destinate  ad  uso potabile,  alle  persone  fisiche  nonche'  ai   soggetti   esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni e agli enti non  commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al  31  dicembre  2022,  spetta  un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per  l'acquisto  e  l'installazione   di   sistemi   di   filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione  di  anidride  carbonica alimentare E  290,  per  il  miglioramento  qualitativo  delle  acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le  persone  fisiche  non esercenti attivita' economica,  a  1.000  euro  per  ciascuna  unita' immobiliare e, per gli altri  soggetti,  a  5.000  euro  per  ciascun immobile adibito all'attivita' commerciale o istituzionale.Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e  di  ridurre  il consumo di  contenitori  di  plastica  per  acque  destinate  ad  uso potabile,  alle  persone  fisiche  nonche'  ai   soggetti   esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni e agli enti non  commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al  31  dicembre  2022,  spetta  un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per  l'acquisto  e  l'installazione   di   sistemi   di   filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione  di  anidride  carbonica alimentare E  290,  per  il  miglioramento  qualitativo  delle  acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le  persone  fisiche  non esercenti attivita' economica,  a  1.000  euro  per  ciascuna  unita' immobiliare e, per gli altri  soggetti,  a  5.000  euro  per  ciascun immobile adibito all'attivita' commerciale o istituzionale.
 

COMMA 1088

Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta  nel  limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   di applicazione e di  fruizione  del  credito  d'imposta,  al  fine  del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. 

COMMA 1089

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione  della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque  destinate ad uso  potabile  conseguita  a  seguito  della  realizzazione  degli interventi di cui al comma 1087, in analogia  a  quanto  previsto  in materia di detrazioni  fiscali  per  la  riqualificazione  energetica degli edifici,  le  informazioni  sugli  interventi  effettuati  sono trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro  dello  sviluppo economico.

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